Violenza E' il delitto previsto dall`art. 610 cod. pen.; lo commette chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Violenza E' il delitto previsto dall`art. 610 codice penale; lo commette chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.Il colpevole è punito con la reclusione fino a quattro anni.La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; oppure se è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi.Sussiste, per esempio, il delitto di violenza privata nel fatto di chi con la propria auto costringe altri a fermare la propria tagliandogli la strada.La violenza privata è uno dei delitti contro la libertà morale. (Rita Giorgi) Violenza Carnale Era il delitto previsto dall`art. 519 cod. pen.; lo commetteva chi, con violenza o minaccia, costringeva taluno a congiunzione carnale.Questa figura di reato è stata soppressa dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante nuove norme contro la violenza sessuale. (Rita Giorgi) Violenza sessuale E' il delitto contro la libertà personale introdotto nel codice penale (art. 609 bis) dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha ridisciplinato la materia degli illeciti a sfondo sessuale. Lo commette chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia, abuso di autorità, abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni ma essa può venir diminuita in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità.La pena è, per contro, della reclusione da sei a dodici anni se i fatti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici, con l`uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale o nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.Il reato di violenza sessuale sussiste se, fuori dalle ipotesi di cui sopra, gli atti sessuali sono compiuti su persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici o non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole è l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato o che abbia, con il minore, una relazione di convivenza. (Rita Giorgi) Violenza sessuale di gruppo E' il delitto previsto dall`art. 609 octies del codice penale, come inserito dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante nuove norme contro la violenza sessuale. E' una forma particolare del delitto di violenza sessuale e consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale, descritti dall`art. 609 bis cod. pen.La pena prevista per i partecipanti è la reclusione da sei a dodici anni. Essa è aumentata se ricorrono le situazioni previste come circostanze aggravanti, in genere, del reato di violenza sessuale. E' diminuita per il partecipante la cui opera ha avuto minima importanza o che è stato determinato all`illecito dall`altrui autorità, direzione o vigilanza. (Rita Giorgi) Violenza privata Reato commesso da chi con violenza o minaccia costringe una persona a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Rita Giorgi)