CSC - Centro per gli Studi Criminologici


Titolo : Danno
Categoria : Dizionario

Intestazione :

Danno Questo termine è sinonimo di pregiudizio, di nocumento recato in qualunque modo a persona o cosa.



Testo :

Danno Questo termine è sinonimo di pregiudizio, di nocumento recato in qualunque modo a persona o cosa. Esso può consistere in una diminuzione patrimoniale (danno patrimoniale) oppure in sofferenze d`animo, pregiudizi in genere all`attività di relazione, in mortificazione di sentimenti ed affetti, nella causazione di dispiaceri e dolori morali (danno morale). (Rita Giorgi) Danno biologico Si intende per danno biologico il pregiudizio alla sfera individuale di integrità fisica e psichica, subito a causa di un atto illecito altrui.La costituzione garantisce come diritto inviolabile della persona l`integrità individuale: oggi si riconosce che nel patrimonio di ciascuno rientra anche il diritto alla pienezza di questa integrità individuale e si riconosce che, in seguito a lesioni personali, si deve risarcire non soltanto il danno patrimoniale in senso stretto (il mancato guadagno o le spese per cure mediche) e non soltanto il danno morale (le sofferenze patite) ma anche il pregiudizio costituito dalla menomazione temporanea o permanente della personalità psicofisica. In linea generale, il danno biologico è uguale per tutti gli uomini, uguale essendo il diritto di ciascuno all`interezza di sè stesso. Le difficoltà sorgono, poi, a proposito della determinazione della natura giuridica di questo danno e dei criteri attraverso i quali deve in concreto avvenire la liquidazione. Si è lungamente discusso se il danno biologico faccia parte della categoria dei danni patrimoniali o di quella dei danni morali e l`opinione prevalente è attualmente nel senso che esso sia un danno patrimoniale, anche se non un danno economico in senso stretto. (Rita Giorgi) Danno (nel diritto penale) Si intende per danno l`offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Tale pregiudizio può consistere in una effettiva compromissione o soppressione del bene protetto (ad esempio, l`integrità fisica della persona ferita o uccisa) o nella semplice messa in pericolo del bene stesso. Su questa diversità è fondata la distinzione tra reati di danno e reati di pericolo. (Rita Giorgi) Danno non patrimoniale (danno morale) Può essere risarcito soltanto nei tassativi casi in cui la legge lo consente: praticamente se l`atto illecito che l`ha cagionato costituisce anche reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.). Pure esso viene in concreto riportato ad una somma di denaro, non essendo possibili altre forme di indennizzo. (Rita Giorgi) Danno patrimoniale Può verificarsi in conseguenza di una decurtazione dei propri beni (ad esempio, per un furto o per l`esborso del prezzo di una merce non più ricevuta: danno emergente) oppure per un guadagno che non si è potuto realizzare (ad esempio, il guadagno che si sarebbe ricavato se la merce fosse stata consegnata e avesse potuto essere rivenduta: lucro cessante). Spesso questi due aspetti sono strettamente collegati tra loro e concorrono a comporre il danno cagionato. Tranne pochissimi casi di risarcimento per fatto incolpevole, il danno è risarcibile se è frutto, nel diritto civile, di un atto illecito. Colui che, con atto illecito, doloso o colposo, abbia appunto cagionato danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo (art. 2043 c.c.). Il risarcimento avviene in genere valutando in denaro il danno e obbligando il responsabile a pagare la somma così determinata. Una particolare fattispecie di danno patrimoniale venuta di recente alla attenzione è il danno biologico. (Rita Giorgi)



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