CSC - Centro per gli Studi Criminologici


Titolo : Delitto
Categoria : Dizionario

Intestazione :

Delitto E' il reato per il quale la norma incriminatrice prevede la reclusione, la multa o entrambe queste pene, alternativamente o congiuntamente.



Testo :

Delitto E' il reato per il quale la norma incriminatrice prevede la reclusione, la multa o entrambe queste pene, alternativamente o congiuntamente. Esso si distingue dalla contravvenzione avendo riguardo alla natura della pena. Infatti per il delitto la legge commina la reclusione o la multa o le due pene insieme, mentre per la contravvenzione la legge commina l`arresto o l`ammenda o le due pene insieme. La distinzione ha rilevanza in relazione agli effetti giuridici della condanna, oltre che all`applicazione di alcune norme, quali per esempio quelle che riguardano: la recidiva; la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena la cui durata per le contravvenzioni è di 2 anni anziché di 5 come per i delitti; l`amnistia e l`indulto, ecc. In relazione all`elemento psicologico il delitto può essere doloso, preterintenzionale e colposo. L`art. 43 cod. pen. fornisce le relative definizioni come segue: 1) è doloso, o secondo l`intenzione, quando l`evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell`azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l`esistenza del delitto, è dall`agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 2) è preterintenzionale, o oltre l`intenzione, quando dall`azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall`agente; 3) è colposo, o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se preveduto, non è voluto dall`agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In relazione al compimento dell`azione o al verificarsi dell`evento il delitto può essere consumato o tentato. (Rita Giorgi) Deliti contro la persona E' così indicato il titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale artt. 575-623.I delitti ivi contemplati sono raggruppati sotto tre capi contraddistinti rispettivamente in: delitti contro la vita e l`incolumità individuale; delitti contro l`onore; delitti contro la libertà individuale; quest`ultimo capo è suddiviso poi in cinque sezioni contraddistinte rispettivamente in: delitti contro la personalità individuale; delitti contro la libertà personale; delitti contro la libertà morale; delitti contro l`inviolabilità del domicilio; delitti contro la inviolabilità dei segreti. Nel primo capo vi sono: omicidio;infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio; percosse; esione personale; omicidio preterintenzionale; morte o lesioni come conseguenza di altro delitto; rissa; omicidio colposo; lesioni personali colpose; abbandono di persone minori o incapaci; omissione di soccorso. Nel secondo capo sono compresi: ingiuria; diffamazione; diffamazione col mezzo della stampa; offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Nella prima sezione del capo terzo sono contemplati: riduzione in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta e commercio di schiavi; alienazione e acquisto di schiavi. Nella seconda sezione del predetto capo: sequestro di persona; arresto illegale; indebita limitazione di libertà personale; abuso di autorità contro arrestati o detenuti; perquisizione e ispezione personale arbitrarie; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne;corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo. Nella terza sezione: violenza privata; violenza o minaccia per costringere a commettere unreato; minaccia; stato di incapacità procurato mediante violenza. Nella quarta sezione: violazione di domicilio e violazione di domicidio commessa da un pubblico ufficiale; interferenze illecite nella vita privata; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. Nella quinta sezione sono infine contemplati: violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; cognizione, interruzione e impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; rivelazione del contenuto di corrispondenza; violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; rivelazione del contenuto di documenti segreti;rivelazione di segreto professionale; rivelazione di segreti scientifici o industriali. (Rita Giorgi) Delitti contro la personalità dello Stato E' così indicato il titolo primo del libro secondo del codice penale artt. 241-313.I delitti ivi contemplati sono raggruppati sotto quattro capi contraddistinti rispettivamente in: ''delitti contro la personalità internazionale dello Stato''; ''delitti contro la personalità interna dello Stato''; ''delitti contro i diritti politici dei cittadini''; ''delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti''. Nel primo capo sono compresi: attentati contro l`integrità, l`indipendenza e l`unità dello Stato; cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano; intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra; intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; corruzione del cittadino da parte dello straniero; favoreggiamento bellico; somministrazione al nemico di provvigioni; partecipazione a prestiti a favore del nemico; commercio col nemico; inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra; frode in forniture in tempo di guerra;distruzione o sabotaggio di opere militari; soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato; procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; spionaggio politico o militare; spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione; introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio; rivelazione di segreti di Stato; rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione; utilizzazione dei segreti di Stato; infedeltà in affari di Stato''; ''disfattismo politico; istigazione di militari a disobbedire alle leggi; disfattismo economico; attività antinazionali del cittadino all`estero; associazioni sovversive; associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico; associazioni antinazionali; propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale; illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale; illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale; accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Nel secondo capo sono compresi: attentato contro il Presidente della Repubblica; offesa alla libertà del Presidente della Repubblica; offesa all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica; lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica; attentato per finalità terroristiche o di eversione; attentato contro la costituzione dello Stato; insurrezione armata contro i poteri dello Stato; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; usurpazione di potere politico o di comando militare; arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero; attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Nel terzo capo sono previsti gli attentati contro i diritti politici del cittadino. Nel quarto sono previsti infine: attentato contro i Capi di Stati esteri; offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri; offesa all`onore dei Capi di Stati esteri; offese contro i rappresentanti di Stati esteri; offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Gli artt. da 301 a 313, nel dettare disposizioni comuni, puniscono, inoltre: l`istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti nei capi primo e secondo; la pubblica istigazione e l`apologia dei delitti predetti; la cospirazione politica mediante accordo; la cospirazione politica mediante associazione; la banda armata. (Rita Giorgi)



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