Circonvenzione E' il delitto previsto dall`art. 643 cod. pen.
Circonvenzione E' il delitto previsto dall`art. 643 cod. pen. Lo commette chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. (Rita Giorgi)