PROBATION. Misura sospensiva della sentenza con la quale il giudice rinunzia a condannare l’imputato e lo affida a un operatore sociale per un variabile periodo di prova ...
PROBATION. Misura sospensiva della sentenza con la quale il giudice rinunzia a condannare l’imputato e lo affida a un operatore sociale per un variabile periodo di prova, assoggettandolo a prescrizioni imperative e a regole di vita sotto la costante supervisione da parte di quell’apposito agente di probation. Con la probation si ha dunque un accertamento giudiziario della sola responsabilità penale, mentre il proseguimento del procedimento penale fino alla condanna sarà legato a una valutazione negativa sull’esito della prova, valutazione effettuata da parte di un organo non giurisdizionale ( il Probation Office): qualora la prova venga invece ritenuta positiva, il procedimento penale verrà estinto, altrimenti verrà scontata la pena. Attorno alla probation, diffusasi dagli Stati Uniti anche ad altri paesi non solo dell’area di common law, è andata sviluppandosi una fittissima rete di servizi gestiti da grande quantità di operatori sociali con interventi e trattamenti in ambito non istituzionale.
Fonte: Gianluigi Ponti, Compendio di Criminologia, quarta edizione, 1999. (Ricerca curata da Cristina Maria Leoni)