CSC - Centro per gli Studi Criminologici
Titolo : Sorveglianza, tribunale di
Categoria : Dizionario
Intestazione :
SORVEGLIANZA, TRIBUNALE DI. (art. 70) E’ un organo collegiale composto da due magistrati di sorveglianza e da due esperti scelti tra cultori di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
Testo :
SORVEGLIANZA, TRIBUNALE DI. (art. 70) E’ un organo collegiale composto da due magistrati di sorveglianza e da due esperti scelti tra cultori di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. La collegialità e la componente mista sono previste perché ad esso sono attribuite le più importanti decisioni: per tale motivo la legge stabilisce un particolare dibattimento con la presenza del procuratore generale, del difensore e, a sua discrezione, dell’interessato. Le competenze del tribunale riguardano:
- la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà. Della riduzione di pena per liberazione anticipata, vale a dire delle misure alternative e semi-alternative alla carcerazione;
- il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147 n. 2, 3 c.p. Il rinvio è obbligatorio nel caso di esecuzione di pena nei confronti di: persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell’art. 286 bis, comma 1, del codice di procedura penale; donna incinta o donna che abbia partorito da meno di sei mesi; il rinvio è facoltativo quando sia stata presentata domanda si grazia, per un periodo di differimento della pena non superiore a sei mesi dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; nel caso in cui la pena debba essere eseguita nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, ovvero di donna che abbia partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi sia modo di affidare il figlio ad altri che alla madre;
- la concessione della liberazione condizionale;
- la revoca o la cessazione dei suddetti benefici;
- la funzione di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza, nonché quella di reclamo nei confronti delle sue decisioni relative ai permessi.
Fonte: Gianluigi Ponti, Compendio di Criminologia, quarta edizione, 1999. (Ricerca curata da Cristina Maria Leoni)
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