CSC - Centro per gli Studi Criminologici


Titolo : Semilibertà
Categoria : Dizionario

Intestazione :

SEMILIBERTà. Misura alternativa della detenzione che si pone la prospettiva di ridurre il tempo di permanenza in carcere, e contestualmente di favorire un graduale e progressivo reinserimento nella società



Testo :

SEMILIBERTà. Misura alternativa della detenzione che si pone la prospettiva di ridurre il tempo di permanenza in carcere, e contestualmente di favorire un graduale e progressivo reinserimento nella società. Consiste nella facoltà da parte del semilibero di trascorrere la giornata fuori dall’istituto , facendovi ritorno alla sera; le ore di libertà dovrebbero essere utilizzate in “attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale” (anche se non è sempre possibile sapere con certezza come il semilibero trascorre effettivamente il suo tempo fuori dal carcere). Orari, tipo delle attività e limitazione dei movimenti sono stabiliti da precise prescrizioni del tribunale, che provvede anche ad accertare la effettiva esistenza del posto di lavoro o studio, ad assumere le abituali informazioni sul richiedente, ivi compresa l’osservazione scientifica che, seppur non prevista dalla legge per questa misura, è abitualmente eseguita. Durante il giorno il semilibero deve svolgere le attività previste, ma ha anche la possibilità di passare alcune ore in famiglia e può trascorrere in libertà il fine settimana, secondo quanto dettagliatamente prescritto dal tribunale: egli non potrà frequentare pregiudicati, allontanarsi dal luogo di sua dimora, avrà limiti ben precisi in ordine alla libertà di spostamenti; sarà denunziato per evasione se tornerà in carcere con un ritardo superiore a dodici ore. Il regime di semilibertà può essere concesso qual che sia la condanna, purché sia stata scontata metà della pena, ovvero i due terzi nei confronti di condannati e internati per le fattispecie di reati previste dal 1° comma dell’art. 4 bis ord. penit. (ancora una volta nel convincimento che il tempo trascorso in carcere abbia modificato la sua capacità a delinquere); ne può beneficiare anche chi è stato condannato all’ergastolo, quando siano trascorsi venti anni di reclusione. La misura, in alcuni casi particolari, può essere concessa in qualsiasi momento: nei confronti di coloro che hanno subito la pena dell’arresto, ovvero la pena della reclusione non superiore a sei mesi; ed inoltre nei confronti degli internati in misura di sicurezza detentiva. La semilibertà inoltre può essere concessa prima della espiazione della metà della pena nei casi previsti dall’art. 47 ord. penit. (affidamento in prova al servizio sociale), allorquando i risultati dell’osservazione non legittimino l’affidamento in prova ma possano essere giudicati favorevolmente in relazione ai progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento (con tutte le riserve del caso in ordine alla possibilità di valutazione dei progressi) ovi vi siano le condizioni per un “graduale reinserimento” del soggetto nella società.

Fonte: Gianluigi Ponti, Compendio di Criminologia, quarta edizione, 1999. (Ricerca curata da Cristina Maria Leoni)



STAMPACHIUDITORNA ALLA HOME