LIBERAZIONE ANTICIPATA. E’ un abbuono applicabile senza distinzioni a chiunque stia espiando una pena detentiva, consistente nello sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena eseguita.
LIBERAZIONE ANTICIPATA. E’ un abbuono applicabile senza distinzioni a chiunque stia espiando una pena detentiva, consistente nello sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena eseguita. La logica del beneficio è decisamente di carattere premiale, mentre il fine risocializzativo, pur essendo nominato dalla legge, risulta di fatto assente. L’articolo 54 precisa infatti che la misura può essere concessa
al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società.
Peraltro la partecipazione alla rieducazione è un requisito del tutto fittizio, perché quel che in effetti conta è aver tenuto una buona condotta in carcere, rispettando i regolamenti e le prescrizioni della vita carceraria: gioca in senso negativo l’essere stato oggetto di rapporti e sanzioni disciplinari. Al di là tuttavia della discrezionalità del tribunale, il beneficio deve essere revocato a chi abbia compiuto un delitto non colposo durante l’esecuzione della pena. L’istituto della liberazione anticipata – così come d’altronde la previsione delle misure alternative e premiali – si è dimostrato, più che uno strumento risocializzativo soprattutto efficace ai fini del controllo all’interno del carcere, facendo leva sull’interesse da parte dei detenuti a mantenere una condotta disciplinata. L’obiettivo del nostro legislatore di ridurre con tanti strumenti la permanenza in carcere e di anticiparne l’uscita non si rispecchia solo nel fatto che con la liberazione anticipata la durata della pena può in gran numero di casi ridursi di un quarto (una condanna di dieci anni di reclusione potrà ridursi a sette anni e mezzo); ma pure nel fatto che lo sconto dei quarantacinque giorni ogni semestre si riflette anche erodendo i limiti previsti per la concessione delle altre misure alternative. Ad esempio, chi abbia riportato una condanna a dieci anni di reclusione potrà beneficiare della semilibertà non dopo avere effettivamente scontato metà della pena edittale (cinque anni), ma circa un anno prima rispetto a tale termine, in quanto i dieci anni si saranno ridotti se avrà potuto fruire ogni dodici mesi della concessione di un trimestre di liberazione anticipata.
Fonte: Gianluigi Ponti, Compendio di Criminologia, quarta edizione, 1999. (Ricerca curata da Cristina Maria Leoni)