Infanticidio E' il delitto previsto dall`art. 578 cod. pen.; consiste nel cagionare la morte di un neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.
Infanticidio E' il delitto previsto dall`art. 578 cod. pen.; consiste nel cagionare la morte di un neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Si sottrae alle norme riguardanti l'omicidio ed è punito dalla legge italiana con la reclusione da 4 a 12 anni. (Rita Giorgi)