Imputato L’articolo 60 del Codice di Procedura Penale decreta che assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti.
Imputato L’articolo 60 del Codice di Procedura Penale decreta che assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti. Gli imputati non possono essere ritenuti colpevoli sino a quando la loro colpevolezza non viene riconosciuta da una sentenza irrevocabile di condanna (condanna definitiva). Gli imputati si distinguono in: 1)giudicabili: soggetti per i quali è stato avviato un procedimento penale, sono in attesa del giudizio di primo grado; gli imputati giudicabili possono essere detenuti o non detenuti (remissione in libertà, arresti domiciliari,…) 2)appellanti: soggetti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna e che sono in attesa del secondo grado di giudizio (appello); gli imputati appellanti possono essere detenuti o non detenuti ( remissione in libertà, arresti domiciliari,…) 3)ricorrenti: soggetti che devono essere giudicati dalla Corte di Cassazione per lo stesso reato per i quali sono stati giudicati e condannati in primo e in secondo grado, allo scopo di ottenere l’annullamento parziale o totale della sentenza sfavorevole emessa dal giudice di grado inferiore limitatamente ad eventuali violazioni o errate interpretazioni di disposizione di legge che si fossero verificate nel corso del precedente processo); gli imputati ricorrenti possono essere detenuti o non detenuti.(G. Luccarelli)