Pericolosità sociale Il codice di diritto penale stabilisce che, qualora un soggetto abbia commesso un reato ma, nel momento del fatto, fosse grandemente o totalmente incapace di intendere e di volere, egli non può essere condannato alla pena prevista per il reato, ma se si accerti che, comunque, costituisce un pericolo per la società...
Pericolosità sociale
Il codice di diritto penale stabilisce che, qualora un soggetto abbia commesso un reato ma, nel momento del fatto, fosse grandemente o totalmente incapace di intendere e di volere, egli non può essere condannato alla pena prevista per il reato, ma se si accerti che, comunque, costituisce un pericolo per la società, in quanto ci siano fondate ragioni di ritenere che commetterà nuovi fatti di reato, possono essergli applicate misure alternative. Una simile facoltà è ammessa solo se si sia concluso per la parziale o totale infermità di mente del soggetto, pertanto è impossibile parlare di pericolosità sociale in chi è capace di intendere e di volere. Ad ulteriore precisazione, nel caso in cui il perito al cospetto del giudice a conclusione del lavoro peritale sostenesse che il soggetto è capace di intendere e di volere, ma anche pericoloso socialmente, sarebbe perseguibile per legge, in quanto avrebbe fatto un'osservazione non pertinente al caso, idonea a ledere i diritti dell'imputato stesso. (R.Giorgi - Fonte: V. Andreoli 1999)