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Come si quantifica il danno da mobbing? Riflessioni e criticità - Di Valentina Tanini  



Come si quantifica il danno da mobbing? Riflessioni e criticità - Di Valentina Tanini


La dinamica persecutore – vittima che si gioca all’interno del mobbing è già esplicitata nell’etimologia della parola stessa, dal momento che in  inglese, to mob significa attaccare. Questo termine  fu usato per la prima volta dall’etologo Lorenz, il quale osservò come nel mondo animale il diverso venisse isolato dal branco. Utilizzato, in seguito, dallo Heinz Leymann, per indicare tutti quei comportamenti di terrorismo psicologico posti in essere nell’ambiente di lavoro.

Il mobbing è comunemente definito “come una forma di molestia o violenza psicologica, esercitata quasi sempre con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo, con modalità polimorfe; l’azione persecutoria è intrapresa per un periodo determinato, arbitrariamente stabilito in almeno sei mesi sulla base dei primi rilievi svedesi, ma con ampia variabilità dipendente dalle modalità di attuazione e dai tratti della personalità dei soggetti, con la finalità o la conseguenza dell’estromissione del soggetto da quel posto di lavoro». Il mobbing è una vera propria azione aggressiva e coinvolge necessariamente due attori: il Mobber, cioè l’aggressore e il/la Mobbizzato/a ossia la sua vittima.

Classicamente il mobbing si esplica secondo due modalità: verticale e orizzontale. Il mobbing verticale indica un’azione compiuta dai vertici aziendali nei confronti di lavoratori considerati in qualche misura scomodi, mentre, si parla di Mobbing orizzontale quando  viene esercitato sulla vittima dai colleghi o pari grado con lo scopo di allontanarla  o isolarla.
La motivazione, quasi sempre, in questi casi è quella di impedire al collega di fare carriera.  Sia nel mobbing di tipo verticale sia in quello  “orizzontale” ,le molestie  vengono attuate nelle forme più svariate a partire da quelle che potremmo definire più «grossolane» fino a atteggiamenti   molto «sottili» in cui il mobber porta a compimento il  suo intento persecutorio e di estromissione del lavoratore «con il sorriso» sulle labbra, quasi a confondere l’altro, ammettendo e negando tutto nello stesso momento.


La dequalificazione è  sicuramente il più rappresentativo dei comportamenti illeciti che possono essere adottati dal mobber e consiste nell’attribuzione di mansioni diverse da quelle spettanti e precedentemente attribuite al soggetto, nonostante ciò sia illegale. Un’ altra tecnica usuale è quella di lasciare la persona inattiva o, al contrario, sovraccaricarla di lavoro; o ancora usare entrambe le strategie per stressarla.  Essere vittima di mobbing può comportare nella vita della persona danni che possono diventare permanenti, intaccando a vari livelli le diverse  sfere della sua esistenza, quella economica, affettiva  e familiare,  relazionale, sociale, con una conseguente modifica dell’immagine  che egli ha di sé stesso in termini di autostima e considerazione di sé. 

L’esperto nominato dal giudice (Ctu) in una consulenza tecnica in tema di danno da mobbing è , dunque,  costretto a confrontarsi  con una complessità di carattere etico- pratico; si tratta infatti, di fornire al giurista quegli elementi che gli consentano di quantificare un danno che di per sé  non è quantificabile.

L’ambito peritale forense è, infatti, per sua natura, differente da quello proprio della psicologia clinica e questo perché il primo deve ispirarsi attorno a criteri di accertamento finalizzati a fornire una risposta al giudice , il secondo, invece, è indirizzato alla terapia. Il consulente d’ufficio o di parte, di fatto non ha una relazione terapeutica con il cliente, ma, nello stesso tempo necessita di creare con lo stesso un rapporto empatico, al fine di favorire un lavoro di indagine. In un certo senso, l’esperto si muove in una dimensione estranea alla psicologia tradizionale, all’interno di questo setting entra un “terzo” non presente materialmente, a cui il perito deve rendere conto attraverso il suo lavoro, il suo destinatario è il giurista sia nella persona dell’avvocato sia in quella del giudice. 


Per questo all’interno della Scuola di Alta Formazione al ruolo di Ctu , Ctp e Perito del Centro per gli Studi Criminologici, ente di formazione accreditato dalla regione Lazio, si è scelto di introdurre un modulo didattico interamente dedicato alla consulenza tecnica in tema di danno da mobbing. Primo aspetto fondamentale è, infatti,  conoscere le categorie giuridiche del danno soggetto a risarcimento, che oggi sono molteplici , la suddivisione di base è in: danno materiale diretto alle cose e danno fisico diretto alle persone. Nel danno fisico a prescindere dalla sua validità temporale rientrano tre categorie: danno biologico, danno patrimoniale e danno morale. Troviamo anche il danno esistenziale (che ancora subisce oscillazioni in ambito dottrinario e giurisprudenziale)e che viene identificato in quell’evento nocivo che stravolge in modo negativo l’esistenza del danneggiato anche in assenza di un danno psichico. Costituisce un danno alla qualità della vita del soggetto. In tal senso, dal momento che il  mobbing colpisce quel basilare e naturale diritto al rispetto, che deve essere riconosciuto ad ogni individuo, anche sul posto di lavoro e le offese arrecate dalle condotte mobbizzanti, sono innanzitutto quelle alla dignità della persona e alla integrità morale, il danno da mobbing prima ancora che nel danno morale e quello psichico sembra trovare la sua corrispondenza proprio nella categoria del danno esistenziale.

Il consulente tecnico in questo caso è chiamato ad esprimere un parere tecnico-valutativo sul danno subito dalla vittima. Deve redigere una relazione che attraverso valutazioni e rilevazioni cliniche, con coerenza argomentativa interna, giunga a fare una diagnosi e a valutare  incidenza  percentuale del danno subito dal periziando.

Tra le possibile difficoltà che l’esperto si troverà ad affrontare, c’è l‘identificazione del nesso di causa che rappresenta il «nodo di Gordio» delle valutazioni espresse nella perizia, in quanto costituisce il punto di saldatura tra la considerazione e la valutazione fenomenica del disagio psichico e il principio giuridico della ineludibile necessità di ricondurre i fenomeni umani a quella specifica causa- effetto che li ha determinati.

Per questo all’interno della formazione prevista nella Scuola di Alta Formazione al Ruolo di Ctu, Ctp e Perito forense,  un ampio spazio sarà dedicato agli elementi specifici che identificano il legame tra  l’evento mobbizzante e i danni riportati dalla vittima, attraverso, dei casi studies e simulate in aula.


Questa metodologia di carattere teorico -esperienziale, da sempre privilegiata, all’interno dei corsi del Centro Studi Criminologici,  ha come obiettivo anche, quello, di aiutare il professionista a riconoscere quei possibili elementi di  vissuto contro-transferale che entrano in gioco quando si viene a contatto con la dinamica persecutore – vittima che si verifica all’interno del mobbing; tali vissuti, infatti, potrebbero giocare un ruolo disfunzionale nella fase di osservazione e valutazione del consulente, in tal senso una conoscenza appropriata della metodologia corretta dal punto di vista scientifico è l’unica garanzia per il mantenimento del criterio di neutralità.    

(Dott.ssa Valentina Tanini - Psicologa  clinica e giuridica - psicoterapeuta - CTP - Membro del Comitato Scientifico e Direttore del Dipartimento di Psicologia giuridico forense del CSC -  Direttore scientifico della Scuola di Alta Specializzazione teorico-esperienziale al ruolo di CTU, CTP e perito in ambito psicologico-forense del CSC.)

Riferimenti bibliografici

Bencivenga C., Di Benedetto R., Leone S.(a cura di) (2014)  Strumenti operativi per ctu e periti in ambito forense. Linee guida approfondimenti e prassi vigenti, Maggiori Editore, Santarcangelo di Romagna.
Cecchini  F. (2012) , “Come il mobbing cambia la vita. Linee guida e testimonianze su un mondo del lavoro che sta cambiando”, Ferrari Sinibaldi Edizioni,  Milano.
De Stefani F. (2012),  “Danno da mobbing”, Giuffrè Editore, Milano.
 

 


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