"Sorveglianza particolare :illeggittimo il regime della "cella liscia" - Trib.Sorv. L'Aquila, ord. 8 novembre 2011, est. Longo - di Fabio Fiorentin Con la decisione in rassegna, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha delibato il caso di un detenuto sottoposto, per un periodo di sei mesi, al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis, L. 354/75. Nel valutare la congruità delle restrizioni imposte al detenuto, i giudici hanno ritenuto non rispettato dall'amministrazione penitenziaria il principio, codificato dalla disposizione dell'art. 14-quater, comma 1, ord.pen., secondo il quale le restrizioni imposte al soggetto non possono eccedere la misura strettamente necessaria a garantire l'ordine e la sicurezza interna. Nel caso di specie, si sono ritenute eccedenti il detto limite le prescrizioni del decreto impugnato relative alla rimozione degli arredi dalla camera di detenzione, del divieto di disporre di televisore, radio portatile, fornellino individuale, armadi con ante, specchi ed ogni altro soprammobile, lasciando nella disponibilità del detenuto solo il letto ed un tavolo con lo sgabello. L'ordinanza aquilana pone, in una prospettiva generale, il problema della compatibilità del regime della c.d. "cella liscia" con i principi fondamentali della Carta costituzinale e della CEDU in tema di diritti inviolabili dei detenuti e dell'esigenza che l'esecuzione penitenziaria rispetti - in ogni situazione e circostanza - il senso di umanità e la dignità della persona. (f.f) Fonte : www.personaedanno.it
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